La stragrande maggioranza per non dire la quasi totalità dei funerali religiosi, oggi si conclude con la pratica della cremazione. Tale prassi era proibita dalla Chiesa Cattolica fino al 1963, quando ha dato la sua approvazione, a condizione che non venisse scelta per motivi contrari alla dottrina cristiana. In passato la Chiesa era contraria alla pratica della cremazione dei corpi dei fedeli defunti, perché, fin dai tempi della Rivoluzione Francese, i liberi pensatori, i materialisti, gli atei ne fecero l’espressione settaria della loro religione e del loro orientamento anticlericale, come simbolo di rifiuto della dottrina sulla resurrezione dei corpi e della vita eterna. Per tale ragione il Codice di Diritto Canonico del 1917 prescriveva che i cadaveri dei fedeli dovessero essere sepolti e condannava formalmente la cremazione stabilendo la privazione dei sacramenti e delle esequie ecclesiastiche nei confronti di coloro che l’avessero disposta per il proprio cadavere (can. 1240, §1, n.5). Oggi, pur preferendo l’antichissima pratica della sepoltura, la Chiesa Cattolica accetta la cremazione, purché non sia scelta per motivi contrari alla fede cristiana e le ceneri siano conservate in un luogo sacro, come un cimitero.
Recentemente nel 2001 è stata introdotta una normativa dello Stato sulla cremazione dei defunti che si differenzia in vari punti dalle norme religiose circa la cremazione e soprattutto le modalità di conservazione delle ceneri. La normativa civile si basa sulla volontà del defunto, che può essere espressa tramite testamento, iscrizione a un’associazione per la cremazione, o dichiarazione verbale dei familiari.
In assenza di volontà testamentaria, il coniuge o il parente più prossimo possono autorizzare la cremazione con una dichiarazione scritta davanti all’Ufficiale di Stato Civile. L’autorizzazione alla cremazione è concessa dal Sindaco e richiede un certificato medico che escluda la morte per reato.
La Legislazione civile poi detta norme anche sulla conservazione delle ceneri. Sempre la stessa legge del 2001 permette nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private con il consenso dei proprietari, è permessa in mare, nei laghi, nei fiumi, ma non in tratti frequentati da persone o dove vi siano dei manufatti. La dispersione in ogni caso è vietata nei centri abitati. Inoltre per la legge civile è possibile conservare l’urna civica a casa, ma è necessario avere l’autorizzazione necessaria e comunicare al Comune le modalità di custodia.
Come ricordato sopra la legge ecclesiastica non si oppone alla cremazione, tuttavia le norme sulla conservazione delle ceneri si differenziano da quelle civili. Il 15 agosto 2016 la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica l’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Il documento ribadisce, ancora una volta, la preferenza della Chiesa per l’antichissima pratica, di tradizione cristiana, della sepoltura dei corpi che – nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore – è la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale e mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo ne condivide la storia. Inoltre, considera il cimitero, o un altro luogo sacro, il luogo più adatto per esprimere la pietà e il dovuto rispetto ai corpi dei fedeli defunti che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo, nonché per favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana. Allo stesso tempo, l’Istruzione ricorda che la cremazione non è proibita se dettata da ragioni di tipo igienico, economico o sociale, e non è contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del defunto, per il fatto che, tale pratica non tocca l’anima e non impedisce all’Onnipotenza di Dio di risuscitare il corpo.
Per quanto riguarda la conservazione delle ceneri cremate, l’Istruzione prevede esplicitamente che il luogo di regola più idoneo a tale scopo è un luogo sacro, cioè il cimitero o una chiesa o un’area a ciò dedicata dalla competente autorità ecclesiastica. Tale prescrizione vuole ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana, nonché evitare dimenticanze e mancanze di rispetto verso il defunto che possono verificarsi soprattutto una volta passata la prima generazione.
Per le stesse ragioni pastorali, non è consentita la conservazione delle ceneri nell’abitazione privata, non essendo questo un luogo sacro. Soltanto in caso di circostanze «gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale», l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica.
La Chiesa inoltre vieta espressamente la divisione delle ceneri tra i vari nuclei familiari, la loro dispersione nell’aria, in terra, in acqua o in altro modo (pur se eventualmente permessa dalle vigenti disposizioni civili), oppure la loro conversione in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti.
Recentemente il tema della conservazione delle ceneri dei defunti sottoposti a cremazione è stato nuovamente affrontato, anche per dare indicazioni per la destinazione delle ceneri una volta scaduti i termini per la loro conservazione.
Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato il 12 dicembre 2023 un importante documento, approvato dal Romano Pontefice in data 9 dicembre 2023, il quale documento nel rammentare quanto prescritto dall’Istruzione Ad resurgendum cum Christo, ritiene «possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale».
Inoltre, prosegue il testo «posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto». Le ragioni che sostengono questo orientamento si basano sulla certezza che «risusciteremo con la stessa identità corporea che è materiale, come ogni creatura su questa terra, anche se quella materia sarà trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo». Questa trasformazione, specifica infine il testo, «non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dell’essere umano» poiché «il corpo del risorto non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire», non essendo una semplice rivivificazione del cadavere.
Mons. Elio Ciccioni
